

Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008 n° 37
D.M. 22/1/2008 n°37
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto si applica agli impianti posti al servizio
degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati
all'interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l'impianto
e' connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di
consegna della fornitura.
2. Gli impianti di cui al comma 1 sono classificati come segue:
a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto,
distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di
protezione contro le scariche atmosferiche, nonche' gli impianti per
l'automazione di porte, cancelli e barriere;
b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti
elettronici in genere;
c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di
condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie,
comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e
delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di
qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della
combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di
ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
g) impianti di protezione antincendio.
3. Gli impianti o parti di impianto che sono soggetti a requisiti
di sicurezza prescritti in attuazione della normativa comunitaria,
ovvero di normativa specifica, non sono disciplinati, per tali
aspetti, dalle disposizioni del presente decreto.
Avvertenza:
Le note qui pubblicate sono state redatte
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, commi 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'articolo 87, comma quinto, della Costituzione
conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il
potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi
valore di legge ed i regolamenti.
- Il testo dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13,
lettera a), del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203,
recante �Misure di contrasto all'evasione fiscale e
disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 ottobre 2005, n.
230) e convertito in legge, con modificazioni,
dall'articolo 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248
(Gazzetta Ufficiale 2 dicembre 2005, n. 281, S.O.), e' il
seguente:
�13. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, il
Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, emana
uno o piu' decreti, ai sensi dell'articolo 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400, volti a disciplinare:
a) il riordino delle disposizioni in materia di
attivita' di installazione degli impianti all'interno degli
edifici;
Il testo dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, recante �Disciplina dell'attivita'
di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri.�, (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
12 settembre 1988, n. 214, 5.0.), e' il seguente:
�Art. 17 (Regolamenti). - (1. - 2. Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
Il testo degli articoli 8, 14 e 16 della legge 5 marzo
1990, n. 46, recante �Norme per la sicurezza degli
impianti� (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 marzo
1990, n. 59), sono i seguenti:
�Art. 8 (Finanziamento dell'attivita' di normazione
tecnica). - 1. Il 3 per cento del contributo dovuto
annualmente dall'Istituto nazionale per la assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per l'attivita' di
ricerca di cui all'articolo 3, terzo comma, del
decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597, e'
destinato all'attivita' di normazione tecnica, di cui
all'articolo 7 della presente legge, svolta dall'UNI e dal
CEI.
2. La somma di cui al comma 1, calcolata sull'ammontare
del contributo versato dall'INAIL nel corso dell'anno
precedente, e' iscritta a carico del capitolo 3030, dello
stato di previsione della spesa del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il
1990 e a carico delle proiezioni del corrispondente
capitolo per gli anni seguenti.�.
�Art. 14 (Verifiche). - 1. Per eseguire i collaudi, ove
previsti, e per accertare la conformita' degli impianti
alle disposizioni della presente legge e della normativa
vigente, i comuni, le unita' sanitarie locali, i comandi
provinciali dei vigili del fuoco e l'Istituto superiore per
la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) hanno
facolta' di avvalersi della collaborazione dei liberi
professionisti, nell'ambito delle rispettive competenze, di
cui all'articolo 6, comma 1, secondo le modalita' stabilite
dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 15.
2. Il certificato di collaudo deve essere rilasciato
entro tre mesi dalla presentazione della relativa
richiesta.�.
�Art. 16 (Sanzioni). - 1. Alla violazione di quanto
previsto dall'articolo 10 consegue, a carico del
committente o del proprietario, secondo le modalita'
previste dal regolamento di attuazione di cui
all'articolo 15, una sanzione amministrativa da lire
centomila a lire cinquecentomila. Alla violazione delle
altre norme della presente legge consegue, secondo le
modalita' previste dal medesimo regolamento di attuazione,
una sanzione amministrativa da lire un milione a lire dieci
milioni.
2. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 15
determina le modalita' della sospensione delle imprese dal
registro o dall'albo di cui all'articolo 2, comma 1, e dei
provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti
iscritti nei rispettivi albi, dopo la terza violazione
delle norme relative alla sicurezza degli impianti, nonche'
gli aggiornamenti dell'entita' delle sanzioni
amministrative di cui al comma 1.�.
Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
1994, n. 392, �Regolamento recante disciplina del
procedimento di riconoscimento delle imprese ai fini della
installazione, ampliamento e trasformazione degli impianti
nel rispetto delle norme di sicurezza.�, e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 18 giugno 1994, n. 141,
Supplemento Ordinario.
La legge 5 gennaio 1996, n. 25, recante � Differimento
di termini previsti da disposizioni legislative nel settore
delle attivita' produttive ed altre disposizioni urgenti in
materia.�, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
20 gennaio 1996, n. 16.
Il decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre
1999, n. 558, recante �Regolamento recante norme per la
semplificazione della disciplina in materia di registro
delle imprese, nonche' per la semplificazione dei
procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attivita'
e per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese
artigiane o al registro delle imprese per particolari
categorie di attivita' soggette alla verifica di
determinati requisiti tecnici (numeri 94-97-98
dell'allegato 1 della legge. 15 marzo 1997, n. 59). e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 novembre 2000, n.
272.
Il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile
1999, n. 162, recante �Regolamento recante norme per
l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di
semplificazione dei procedimenti per la concessione del
nulla osta per ascensori e montacarichi, nonche' della
relativa licenza di esercizio.�, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 10 giugno 1999, n. 134.
Il testo dell'articolo 1-quater del decreto-legge
12 maggio 2006, n. 173, (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 13 maggio 2006, n. 110) convertito in legge
12 luglio 2006, n. 228, recante �Proroga di termini per
l'emanazione di atti di natura regolamentare. Ulteriori
proroghe per l'esercizio di deleghe legislative e in
materia di istruzione.�(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
12 luglio 2006, n. 160), e' il seguente:
�1-quater. (Proroga di termine in materia di patrimonio
abitativo). - 1. Il termine previsto dall'articolo 5-bis,
comma 2, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005,
n. 148, e' prorogato fino all'attuazione
dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, del decreto-legge
30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e comunque non oltre
il 1� gennaio 2007.
- Il testo dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge
28 dicembre 2006, n. 300,(pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 28 dicembre 2006, n. 300), convertito, con
modificazioni, in legge 26 febbraio 2007, n. 17, recante �
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
Disposizioni di delegazione legislativa.� (pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 26 febbraio 2007, n. 47, Supplemento
Ordinario), e' il seguente:
�Art. 3. (Disposizioni in materia di costruzioni, opere
infrastrutturali e lavori in edilizia). - 1. Il termine
previsto dall'articolo 1-quater, comma 1, del decreto-legge
12 maggio 2006, n. 173, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 2006, n. 228, e' prorogato fino alla
data di entrata in vigore del regolamento recante norme
sulla sicurezza degli impianti, di cui
all'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e,
comunque, non oltre il 31 dicembre 2007. A decorrere dalla
data di entrata in vigore del regolamento di cui al primo
periodo del presente comma, sono abrogati il regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre
1991, n. 447, gli articoli da 107 a 121 del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, e la legge 5 marzo 1990, n. 46, ad eccezione
degli articoli 8, 14 e 16, le cui sanzioni trovano
applicazione in misura raddoppiata per le violazioni degli
obblighi previsti dallo stesso regolamento di cui al primo
periodo del presente comma.
Art. 2.
Definizioni relative agli impianti
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) punto di consegna delle forniture: il punto in cui l'azienda
fornitrice o distributrice rende disponibile all'utente l'energia
elettrica, il gas naturale o diverso, l'acqua, ovvero il punto di
immissione del combustibile nel deposito collocato, anche mediante
comodato, presso l'utente;
b) potenza impegnata: il valore maggiore tra la potenza impegnata
contrattualmente con l'eventuale fornitore di energia, e la potenza
nominale complessiva degli impianti di autoproduzione eventualmente
installati;
c) uffici tecnici interni: strutture costituite da risorse umane
e strumentali preposte all'impiantistica, alla realizzazione degli
impianti aziendali ed alla loro manutenzione i cui responsabili
posseggono i requisiti tecnico-professionali previsti
dall'articolo 4;
d) ordinaria manutenzione: gli interventi finalizzati a contenere
il degrado normale d'uso, nonche' a far fronte ad eventi accidentali
che comportano la necessita' di primi interventi, che comunque non
modificano la struttura dell'impianto su cui si interviene o la sua
destinazione d'uso secondo le prescrizioni previste dalla normativa
tecnica vigente e dal libretto di uso e manutenzione del costruttore;
e) impianti di produzione, trasformazione, trasporto,
distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica: i circuiti di
alimentazione degli apparecchi utilizzatori e delle prese a spina con
esclusione degli equipaggiamenti elettrici delle macchine, degli
utensili, degli apparecchi elettrici in genere. Nell'ambito degli
impianti elettrici rientrano anche quelli di autoproduzione di
energia fino a 20 kw nominale, gli impianti per l'automazione di
porte, cancelli e barriere, nonche' quelli posti all'esterno di
edifici se gli stessi sono collegati, anche solo funzionalmente, agli
edifici;
f) impianti radiotelevisivi ed elettronici: le componenti
impiantistiche necessarie alla trasmissione ed alla ricezione dei
segnali e dei dati, anche relativi agli impianti di sicurezza, ad
installazione fissa alimentati a tensione inferiore a 50 V in
corrente alternata e 120 V in corrente continua, mentre le componenti
alimentate a tensione superiore, nonche' i sistemi di protezione
contro le sovratensioni sono da ritenersi appartenenti all'impianto
elettrico; ai fini dell'autorizzazione, dell'installazione e degli
ampliamenti degli impianti telefonici e di telecomunicazione interni
collegati alla rete pubblica, si applica la normativa specifica
vigente;
g) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas:
l'insieme delle tubazioni, dei serbatoi e dei loro accessori, dal
punto di consegna del gas, anche in forma liquida, fino agli
apparecchi utilizzatori, l'installazione ed i collegamenti dei
medesimi, le predisposizioni edili e meccaniche per l'aerazione e la
ventilazione dei locali in cui deve essere installato l'impianto, le
predisposizioni edili e meccaniche per lo scarico all'esterno dei
prodotti della combustione;
h) impianti di protezione antincendio: gli impianti di
alimentazione di idranti, gli impianti di estinzione di tipo
automatico e manuale nonche' gli impianti di rilevazione di gas, di
fumo e d'incendio;
i) CEI: Comitato Elettrotecnico Italiano;.
l) UNI: Ente Nazionale Italiano di Unificazione.
Art. 3.
Imprese abilitate
1. Le imprese, iscritte nel registro delle imprese di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 e
successive modificazioni, di seguito registro delle imprese, o
nell'Albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge
8 agosto 1985, n. 443, di seguito albo delle imprese artigiane, sono
abilitate all'esercizio delle attivita' di cui all'articolo 1, se
l'imprenditore individuale o il legale rappresentante ovvero il
responsabile tecnico da essi preposto con atto formale, e' in
possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 4.
2. Il responsabile tecnico di cui al comma 1 svolge tale funzione
per una sola impresa e la qualifica e' incompatibile con ogni altra
attivita' continuativa.
3. Le imprese che intendono esercitare le attivita' relative agli
impianti di cui all'articolo 1 presentano la dichiarazione di inizio
attivita', ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n.
241 e successive modificazioni, indicando specificatamente per quali
lettera e quale voce, di quelle elencate nel medesimo articolo 1,
comma 2, intendono esercitare l'attivita' e dichiarano, altresi', il
possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all'articolo 4,
richiesti per i lavori da realizzare.
4. Le imprese artigiane presentano la dichiarazione di cui al
comma 3, unitamente alla domanda d'iscrizione all'albo delle imprese
artigiane per la verifica del possesso dei prescritti requisiti
tecnico-professionali e il conseguente riconoscimento della qualifica
artigiana. Le altre imprese presentano la dichiarazione di cui al
comma 3, unitamente alla domanda di iscrizione, presso l'ufficio del
registro delle imprese.
5. Le imprese non installatrici, che dispongono di uffici tecnici
interni sono autorizzate all'installazione, alla trasformazione,
all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti, relativi
esclusivamente alle proprie strutture interne e nei limiti della
tipologia di lavori per i quali il responsabile possiede i requisiti
previsti all'articolo 4.
6. Le imprese, di cui ai commi 1, 3, 4 e 5, alle quali sono stati
riconosciuti i requisiti tecnico-professionali, hanno diritto ad un
certificato di riconoscimento, secondo i modelli approvati con
decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
dell'11 giugno 1992. Il certificato e' rilasciato dalle competenti
commissioni provinciali per l'artigianato, di cui alla legge 8 agosto
1985, n. 443, e successive modificazioni, o dalle competenti camere
di commercio, di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e
successive modificazioni.
Note all'articolo 3:
Il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre
1995, n. 581, recante �Regolamento di attuazione
dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in
materia di istituzione del registro delle imprese di cui
all'articolo 2188 del codice civile.�, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 3 febbraio 1996, n. 28, Supplemento
Ordinario.
La legge 8 agosto 1985, n. 443, recante �Legge-quadro
per l'artigianato�, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
24 agosto 1985, n. 199.
Il testo dell'articolo l9 della legge 7 agosto 1990, n.
241, recante �Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi� (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
18 agosto 1990, n. 192), e' il seguente:
�Art. 19. (Dichiarazione di inizio attivita). - 1. Ogni
atto di autorizzazione, licenza, concessione non
costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato,
comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli
richieste per l'esercizio di attivita' imprenditoriale,
commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda
esclusivamente dall'accertamento dei requisiti e
presupposti di legge o di atti amministrativi a contenuto
generale e non sia previsto alcun limite o contingente
complessivo o specifici strumenti di programmazione
settoriale per il rilascio degli atti stessi, con la sola
esclusione degli atti rilasciati dalle amministrazioni
preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza,
all'immigrazione, all'amministrazione della giustizia, alla
amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti
concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche
derivante dal gioco, alla tutela della salute e della
pubblica incolumita', del patrimonio culturale e
paesaggistico e dell'ambiente, nonche' degli atti imposti
dalla normativa comunitaria, e' sostituito da una
dichiarazione dell'interessato corredata, anche per mezzo
di autocertificazioni, delle certificazioni e delle
attestazioni normativamente richieste. L'amministrazione
competente puo' richiedere informazioni o certificazioni
relative a fatti, stati o qualita' soltanto qualora non
siano attestati in documenti gia' in possesso
dell'amministrazione stessa o non siano direttamente
acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.
2. L'attivita' oggetto della dichiarazione puo' essere
iniziata decorsi trenta giorni dalla data di presentazione
della dichiarazione all'amministrazione competente.
Contestualmente all'inizio dell'attivita', l'interessato ne
da' comunicazione all'amministrazione competente.
3. L'amministrazione competente, in caso di accertata
carenza delle condizioni, modalita' e fatti legittimanti,
nel termine di trenta giorni dal ricevimento della
comunicazione di cui al comma 2, adotta motivati
provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e
di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove cio' sia
possibile, l'interessato provveda a conformare alla
normativa vigente detta attivita' ed i suoi effetti entro
un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non
inferiore a trenta giorni. E' fatto comunque salvo il
potere dell'amministrazione competente di assumere
determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli
articoli 21-quinquies e 21-nonies. Nei casi in cui la legge
prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi,
il termine per l'adozione dei provvedimenti di divieto di
prosecuzione dell'attivita' e di rimozione dei suoi effetti
sono sospesi, fino all'acquisizione dei pareri, fino a un
massimo di trenta giorni, scaduti i quali l'amministrazione
puo' adottare i propri provvedimenti indipendentemente
dall'acquisizione del parere. Della sospensione e' data
comunicazione all'interessato.
4. Restano ferme le disposizioni di legge vigenti che
prevedono termini diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3
per l'inizio dell'attivita' e per l'adozione da parte
dell'amministrazione competente di provvedimenti di divieto
di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione dei suoi
effetti.
5. Ogni controversia relativa all'applicazione dei
commi 1, 2 e 3 e' devoluta alla giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo.
Il decreto del Ministro dell'industria del commercio e
dell'artigianato 11 giugno1992, recante �Approvazione dei
modelli dei certificati di riconoscimento dei requisiti
tecnico-professionali delle imprese e del responsabile
tecnico ai fini della sicurezza degli impianti.�, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 giugno 1992, n. 142.
La legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante
�Riordinamento delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura.�, e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 11 gennaio 1994, n. 7, supplemento ordinario.
Art. 4.
Requisiti tecnico-professionali
1. I requisiti tecnico-professionali sono, in alternativa, uno dei
seguenti:
a) diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito
presso una universita' statale o legalmente riconosciuta;
b) diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria
del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle
attivita' di cui all'articolo 1, presso un istituto statale o
legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di
almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa
del settore. Il periodo di inserimento per le attivita' di cui
all'articolo 1, comma 2, lettera d) e' di un anno;
c) titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione
vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di
inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette
dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per
le attivita' di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d) e' di due
anni;
d) prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una
impresa abilitata nel ramo di attivita' cui si riferisce la
prestazione dell'operaio installatore per un periodo non inferiore a
tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato e
quello svolto come operaio qualificato, in qualita' di operaio
installatore con qualifica di specializzato nelle attivita' di
installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione
degli impianti di cui all'articolo 1.
2. I periodi di inserimento di cui alle lettere b) e c) e le
prestazioni lavorative di cui alla lettera d) del comma 1 possono
svolgersi anche in forma di collaborazione tecnica continuativa
nell'ambito dell'impresa da parte del titolare, dei soci e dei
collaboratori familiari. Si considerano, altresi', in possesso dei
requisiti tecnico-professionali ai sensi dell'articolo 4 il titolare
dell'impresa, i soci ed i collaboratori familiari che hanno svolto
attivita' di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di
imprese abilitate del settore per un periodo non inferiore a sei
anni. Per le attivita' di cui alla lettera d) dell'articolo 1,
comma 2, tale periodo non puo' essere inferiore a quattro anni.
Art. 5.
Progettazione degli impianti
1. Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli
impianti di cui all'articolo 1, comma 2,
lettere a), b), c), d), e), g), e' redatto un progetto. Fatta salva
l'osservanza delle normative piu' rigorose in materia di
progettazione, nei casi indicati al comma 2, il progetto e' redatto
da un professionista iscritto negli albi professionali secondo la
specifica competenza tecnica richiesta mentre, negli altri casi, il
progetto, come specificato all'articolo 7, comma 2, e' redatto, in
alternativa, dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice.
2. Il progetto per l'installazione, trasformazione e ampliamento,
e' redatto da un professionista iscritto agli albi professionali
secondo le specifiche competenze tecniche richieste, nei seguenti
casi:
a) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), per tutte
le utenze condominiali e per utenze domestiche di singole unita'
abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o per utenze
domestiche di singole unita' abitative di superficie superiore a 400
mq;
b) impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a
catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali e'
obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza
complessiva maggiore di 1200 VA resa dagli alimentatori;
c) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), relativi
agli immobili adibiti ad attivita' produttive, al commercio, al
terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione
superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le
utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata
superiore a 6 kw o qualora la superficie superi i 200 mq;
d) impianti elettrici relativi ad unita' immobiliari provviste,
anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica
del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali
sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio,
nonche' per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in
edifici di volume superiore a 200 mc;
e) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), relativi
agli impianti elettronici in genere quando coesistono con impianti
elettrici con obbligo di progettazione;
f) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), dotati di
canne fumarie collettive ramificate, nonche' impianti di
climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialita'
frigorifera pari o superiore a 40.000 frigorie/ora;
g) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), relativi
alla distribuzione e l'utilizzazione di gas combustibili con portata
termica superiore a 50 kw o dotati di canne fumarie collettive
ramificate, o impianti relativi a gas medicali per uso ospedaliero e
simili, compreso lo stoccaggio;
h) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), se sono
inseriti in un'attivita' soggetta al rilascio del certificato
prevenzione incendi e, comunque, quando gli idranti sono in numero
pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero
pari o superiore a 10.
3. I progetti degli impianti sono elaborati secondo la regola
dell'arte. I progetti elaborati in conformita' alla vigente normativa
e alle indicazioni delle guide e alle norme dell'UNI, del CEI o di
altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri
dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo
spazio economico europeo, si considerano redatti secondo la regola
dell'arte.
4. I progetti contengono almeno gli schemi dell'impianto e i
disegni planimetrici nonche' una relazione tecnica sulla consistenza
e sulla tipologia dell'installazione, della trasformazione o
dell'ampliamento dell'impianto stesso, con particolare riguardo alla
tipologia e alle caratteristiche dei materiali e componenti da
utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare.
Nei luoghi a maggior rischio di incendio e in quelli con pericoli di
esplosione, particolare attenzione e' posta nella scelta dei
materiali e componenti da utilizzare nel rispetto della specifica
normativa tecnica vigente.
5. Se l'impianto a base di progetto e' variato in corso d'opera, il
progetto presentato e' integrato con la necessaria documentazione
tecnica attestante le varianti, alle quali, oltre che al progetto,
l'installatore e' tenuto a fare riferimento nella dichiarazione di
conformita'.
6. Il progetto, di cui al comma 2, e' depositato presso lo
sportello unico per l'edilizia del comune in cui deve essere
realizzato l'impianto nei termini previsti all'articolo 11.
Art. 6.
Realizzazione ed installazione degli impianti
1. Le imprese realizzano gli impianti secondo la regola dell'arte,
in conformita' alla normativa vigente e sono responsabili della
corretta esecuzione degli stessi. Gli impianti realizzati in
conformita' alla vigente normativa e alle norme dell'UNI, del CEI o
di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri
dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo
spazio economico europeo, si considerano eseguiti secondo la regola
dell'arte.
2. Con riferimento alle attivita' produttive, si applicano le norme
generali di sicurezza di cui all'articolo 1 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989 e le relative
modificazioni.
3. Gli impianti elettrici nelle unita' immobiliari ad uso abitativo
realizzati prima del 13 marzo 1990 si considerano adeguati se dotati
di sezionamento e protezione contro le sovracorrenti posti
all'origine dell'impianto, di protezione contro i contatti diretti,
di protezione contro i contatti indiretti o protezione con
interruttore differenziale avente corrente differenziale nominale non
superiore a 30 mA.
Note all'articolo 6:
Il testo dell'articolo 1 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 31 marzo1989, recante �Applicazione
dell'articolo 12 del decreto del Presidente della
Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, concernente rischi
rilevanti connessi a determinate attivita' industriali.�,
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1989, n. 93,
S.O.), e' il seguente:
�Art. 1. (Norme generali di sicurezza). - 1. Nella
progettazione, nella realizzazione e nella gestione delle
attivita'