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SICUREZZA IMPIANTI

Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008 n° 37

D.M. 22/1/2008 n°37

Art. 1.

                                           Ambito di applicazione

  1.  Il  presente decreto si applica agli impianti posti al servizio
degli  edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati
all'interno  degli  stessi o delle relative pertinenze. Se l'impianto
e' connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di
consegna della fornitura.
  2. Gli impianti di cui al comma 1 sono classificati come segue:
    a) impianti    di    produzione,    trasformazione,    trasporto,
distribuzione,  utilizzazione  dell'energia  elettrica,  impianti  di
protezione  contro le scariche atmosferiche, nonche' gli impianti per
l'automazione di porte, cancelli e barriere;
    b) impianti   radiotelevisivi,   le   antenne   e   gli  impianti
elettronici in genere;
    c) impianti    di    riscaldamento,    di   climatizzazione,   di
condizionamento  e  di  refrigerazione  di qualsiasi natura o specie,
comprese  le  opere  di  evacuazione dei prodotti della combustione e
delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
    d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
    e) impianti  per  la  distribuzione  e  l'utilizzazione di gas di
qualsiasi  tipo,  comprese le opere di evacuazione dei prodotti della
combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
    f)  impianti  di  sollevamento  di persone o di cose per mezzo di
ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
    g) impianti di protezione antincendio.
  3.  Gli  impianti o parti di impianto che sono soggetti a requisiti
di  sicurezza  prescritti  in attuazione della normativa comunitaria,
ovvero  di  normativa  specifica,  non  sono  disciplinati,  per tali
aspetti, dalle disposizioni del presente decreto.

       
                    Avvertenza:

              Le    note    qui   pubblicate   sono   state   redatte
          dall'amministrazione   competente   per  materia  ai  sensi
          dell'articolo 10,    commi 3    del   testo   unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

          Note alle premesse:
              - L'articolo 87,   comma   quinto,  della  Costituzione
          conferisce,  tra l'altro, al Presidente della Repubblica il
          potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi
          valore di legge ed i regolamenti.
              - Il   testo  dell'articolo 11-quaterdecies,  comma 13,
          lettera a),  del  decreto  legge 30 settembre 2005, n. 203,
          recante   �Misure   di  contrasto  all'evasione  fiscale  e
          disposizioni  urgenti  in materia tributaria e finanziaria.
          (pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  3 ottobre 2005, n.
          230)    e   convertito   in   legge,   con   modificazioni,
          dall'articolo 1,   della  legge  2 dicembre  2005,  n.  248
          (Gazzetta  Ufficiale  2 dicembre 2005, n. 281, S.O.), e' il
          seguente:
              �13.  Entro  ventiquattro mesi dalla data di entrata in
          vigore  della legge di conversione del presente decreto, il
          Ministro  delle  attivita'  produttive,  di concerto con il
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, emana
          uno  o  piu' decreti, ai sensi dell'articolo 17 della legge
          23 agosto 1988, n. 400, volti a disciplinare:
                  a) il  riordino  delle  disposizioni  in materia di
          attivita' di installazione degli impianti all'interno degli
          edifici;
              Il   testo   dell'articolo 17,   comma 3,  della  legge
          23 agosto  1988, n. 400, recante �Disciplina dell'attivita'
          di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri.�,    (pubblicata    nella    Gazzetta   Ufficiale
          12 settembre 1988, n. 214, 5.0.), e' il seguente:
              �Art. 17 (Regolamenti). - (1. - 2. Omissis).
              3.  Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
              Il  testo degli articoli 8, 14 e 16 della legge 5 marzo
          1990,   n.  46,  recante  �Norme  per  la  sicurezza  degli
          impianti�  (pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale 12 marzo
          1990, n. 59), sono i seguenti:
              �Art.  8  (Finanziamento  dell'attivita'  di normazione
          tecnica).  -  1.  Il  3  per  cento  del  contributo dovuto
          annualmente  dall'Istituto  nazionale  per la assicurazione
          contro  gli infortuni sul lavoro (INAIL) per l'attivita' di
          ricerca   di   cui   all'articolo 3,   terzo   comma,   del
          decreto-legge  30 giugno  1982,  n.  390,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  12 agosto  1982,  n.  597, e'
          destinato  all'attivita'  di  normazione  tecnica,  di  cui
          all'articolo 7  della presente legge, svolta dall'UNI e dal
          CEI.
              2. La somma di cui al comma 1, calcolata sull'ammontare
          del  contributo  versato  dall'INAIL  nel  corso  dell'anno
          precedente,  e'  iscritta a carico del capitolo 3030, dello
          stato    di    previsione   della   spesa   del   Ministero
          dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato per il
          1990   e  a  carico  delle  proiezioni  del  corrispondente
          capitolo per gli anni seguenti.�.
              �Art. 14 (Verifiche). - 1. Per eseguire i collaudi, ove
          previsti,  e  per  accertare  la conformita' degli impianti
          alle  disposizioni  della  presente legge e della normativa
          vigente,  i  comuni,  le unita' sanitarie locali, i comandi
          provinciali dei vigili del fuoco e l'Istituto superiore per
          la  prevenzione  e  la  sicurezza del lavoro (ISPESL) hanno
          facolta'  di  avvalersi  della  collaborazione  dei  liberi
          professionisti, nell'ambito delle rispettive competenze, di
          cui all'articolo 6, comma 1, secondo le modalita' stabilite
          dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 15.
              2.  Il  certificato  di collaudo deve essere rilasciato
          entro   tre   mesi   dalla   presentazione  della  relativa
          richiesta.�.
              �Art.  16  (Sanzioni).  -  1. Alla violazione di quanto
          previsto    dall'articolo 10   consegue,   a   carico   del
          committente   o  del  proprietario,  secondo  le  modalita'
          previste    dal    regolamento   di   attuazione   di   cui
          all'articolo 15,   una   sanzione  amministrativa  da  lire
          centomila  a  lire  cinquecentomila.  Alla violazione delle
          altre  norme  della  presente  legge  consegue,  secondo le
          modalita'  previste dal medesimo regolamento di attuazione,
          una sanzione amministrativa da lire un milione a lire dieci
          milioni.
              2.  Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 15
          determina  le modalita' della sospensione delle imprese dal
          registro  o dall'albo di cui all'articolo 2, comma 1, e dei
          provvedimenti  disciplinari  a  carico  dei  professionisti
          iscritti  nei  rispettivi  albi,  dopo  la terza violazione
          delle norme relative alla sicurezza degli impianti, nonche'
          gli     aggiornamenti     dell'entita'    delle    sanzioni
          amministrative di cui al comma 1.�.
              Il  decreto  del  Presidente della Repubblica 18 aprile
          1994,   n.   392,   �Regolamento   recante  disciplina  del
          procedimento  di riconoscimento delle imprese ai fini della
          installazione,  ampliamento e trasformazione degli impianti
          nel  rispetto  delle  norme  di  sicurezza.�, e' pubblicato
          nella   Gazzetta   Ufficiale   18 giugno   1994,   n.  141,
          Supplemento Ordinario.
              La  legge 5 gennaio 1996, n. 25, recante � Differimento
          di termini previsti da disposizioni legislative nel settore
          delle attivita' produttive ed altre disposizioni urgenti in
          materia.�,   e'   pubblicata   nella   Gazzetta   Ufficiale
          20 gennaio 1996, n. 16.
              Il  decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre
          1999,  n.  558,  recante  �Regolamento recante norme per la
          semplificazione  della  disciplina  in  materia di registro
          delle   imprese,   nonche'   per   la  semplificazione  dei
          procedimenti  relativi alla denuncia di inizio di attivita'
          e  per  la  domanda  di  iscrizione  all'albo delle imprese
          artigiane  o  al  registro  delle  imprese  per particolari
          categorie   di   attivita'   soggette   alla   verifica  di
          determinati     requisiti    tecnici    (numeri    94-97-98
          dell'allegato  1  della  legge.  15 marzo  1997, n. 59). e'
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 21 novembre 2000, n.
          272.
              Il  decreto  del  Presidente della Repubblica 30 aprile
          1999,  n.  162,  recante  �Regolamento  recante  norme  per
          l'attuazione  della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di
          semplificazione  dei  procedimenti  per  la concessione del
          nulla  osta  per  ascensori  e  montacarichi, nonche' della
          relativa   licenza  di  esercizio.�,  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 10 giugno 1999, n. 134.
              Il   testo   dell'articolo 1-quater  del  decreto-legge
          12 maggio   2006,   n.   173,  (pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale  13 maggio  2006,  n.  110)  convertito  in legge
          12 luglio  2006,  n.  228,  recante �Proroga di termini per
          l'emanazione  di  atti  di  natura regolamentare. Ulteriori
          proroghe  per  l'esercizio  di  deleghe  legislative  e  in
          materia di istruzione.�(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          12 luglio 2006, n. 160), e' il seguente:
              �1-quater. (Proroga di termine in materia di patrimonio
          abitativo).  -  1. Il termine previsto dall'articolo 5-bis,
          comma 2,   del   decreto-legge   27 maggio   2005,  n.  86,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005,
          n.     148,     e'     prorogato     fino    all'attuazione
          dell'articolo 11-quaterdecies,  comma 13, del decreto-legge
          30 settembre  2005,  n. 203, convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  2 dicembre 2005, n. 248, e comunque non oltre
          il 1� gennaio 2007.
              -  Il testo dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge
          28 dicembre   2006,   n.   300,(pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale   28 dicembre  2006,  n.  300),  convertito,  con
          modificazioni,  in legge 26 febbraio 2007, n. 17, recante �
          Proroga  di  termini  previsti da disposizioni legislative.
          Disposizioni di delegazione legislativa.� (pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  26 febbraio  2007,  n. 47, Supplemento
          Ordinario), e' il seguente:
              �Art. 3. (Disposizioni in materia di costruzioni, opere
          infrastrutturali  e  lavori  in  edilizia). - 1. Il termine
          previsto dall'articolo 1-quater, comma 1, del decreto-legge
          12 maggio  2006,  n.  173,  convertito,  con modificazioni,
          dalla  legge 12 luglio 2006, n. 228, e' prorogato fino alla
          data  di  entrata  in  vigore del regolamento recante norme
          sulla      sicurezza     degli     impianti,     di     cui
          all'articolo 11-quaterdecies,   comma 13,  lettera a),  del
          decreto-legge  30 settembre  2005,  n. 203, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  2 dicembre  2005,  n. 248, e,
          comunque,  non oltre il 31 dicembre 2007. A decorrere dalla
          data  di  entrata in vigore del regolamento di cui al primo
          periodo del presente comma, sono abrogati il regolamento di
          cui  al  decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre
          1991,  n. 447, gli articoli da 107 a 121 del testo unico di
          cui  al  decreto  del  Presidente della Repubblica 6 giugno
          2001,  n. 380, e la legge 5 marzo 1990, n. 46, ad eccezione
          degli   articoli 8,  14  e  16,  le  cui  sanzioni  trovano
          applicazione  in misura raddoppiata per le violazioni degli
          obblighi  previsti dallo stesso regolamento di cui al primo
          periodo del presente comma.

       
                                     Art. 2.

                 Definizioni relative agli impianti

  1. Ai fini del presente decreto si intende per:
    a) punto  di  consegna delle forniture: il punto in cui l'azienda
fornitrice  o  distributrice  rende  disponibile all'utente l'energia
elettrica,  il  gas  naturale  o diverso, l'acqua, ovvero il punto di
immissione  del  combustibile  nel deposito collocato, anche mediante
comodato, presso l'utente;
    b) potenza impegnata: il valore maggiore tra la potenza impegnata
contrattualmente  con  l'eventuale fornitore di energia, e la potenza
nominale  complessiva  degli impianti di autoproduzione eventualmente
installati;
    c) uffici  tecnici interni: strutture costituite da risorse umane
e  strumentali  preposte  all'impiantistica, alla realizzazione degli
impianti  aziendali  ed  alla  loro  manutenzione  i cui responsabili
posseggono     i     requisiti     tecnico-professionali     previsti
dall'articolo 4;
    d) ordinaria manutenzione: gli interventi finalizzati a contenere
il  degrado normale d'uso, nonche' a far fronte ad eventi accidentali
che  comportano  la  necessita' di primi interventi, che comunque non
modificano  la  struttura dell'impianto su cui si interviene o la sua
destinazione  d'uso  secondo le prescrizioni previste dalla normativa
tecnica vigente e dal libretto di uso e manutenzione del costruttore;
    e) impianti    di    produzione,    trasformazione,    trasporto,
distribuzione,  utilizzazione  dell'energia  elettrica: i circuiti di
alimentazione degli apparecchi utilizzatori e delle prese a spina con
esclusione  degli  equipaggiamenti  elettrici  delle  macchine, degli
utensili,  degli  apparecchi  elettrici  in genere. Nell'ambito degli
impianti  elettrici  rientrano  anche  quelli  di  autoproduzione  di
energia  fino  a  20  kw  nominale, gli impianti per l'automazione di
porte,  cancelli  e  barriere,  nonche'  quelli  posti all'esterno di
edifici se gli stessi sono collegati, anche solo funzionalmente, agli
edifici;
    f) impianti   radiotelevisivi   ed   elettronici:  le  componenti
impiantistiche  necessarie  alla  trasmissione  ed alla ricezione dei
segnali  e  dei  dati,  anche relativi agli impianti di sicurezza, ad
installazione  fissa  alimentati  a  tensione  inferiore  a  50  V in
corrente alternata e 120 V in corrente continua, mentre le componenti
alimentate  a  tensione  superiore,  nonche'  i sistemi di protezione
contro  le  sovratensioni sono da ritenersi appartenenti all'impianto
elettrico;  ai  fini  dell'autorizzazione, dell'installazione e degli
ampliamenti  degli impianti telefonici e di telecomunicazione interni
collegati  alla  rete  pubblica,  si  applica  la normativa specifica
vigente;
    g) impianti  per  la  distribuzione  e  l'utilizzazione  di  gas:
l'insieme  delle  tubazioni,  dei  serbatoi e dei loro accessori, dal
punto  di  consegna  del  gas,  anche  in  forma  liquida,  fino agli
apparecchi   utilizzatori,  l'installazione  ed  i  collegamenti  dei
medesimi,  le predisposizioni edili e meccaniche per l'aerazione e la
ventilazione  dei locali in cui deve essere installato l'impianto, le
predisposizioni  edili  e  meccaniche  per lo scarico all'esterno dei
prodotti della combustione;
    h) impianti   di   protezione   antincendio:   gli   impianti  di
alimentazione   di  idranti,  gli  impianti  di  estinzione  di  tipo
automatico  e  manuale nonche' gli impianti di rilevazione di gas, di
fumo e d'incendio;
    i) CEI: Comitato Elettrotecnico Italiano;.
    l) UNI: Ente Nazionale Italiano di Unificazione.

       
                                     Art. 3.

                          Imprese abilitate

  1.  Le  imprese,  iscritte  nel  registro  delle  imprese di cui al
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 e
successive  modificazioni,  di  seguito  registro  delle  imprese,  o
nell'Albo  provinciale  delle  imprese  artigiane  di  cui alla legge
8 agosto  1985, n. 443, di seguito albo delle imprese artigiane, sono
abilitate  all'esercizio  delle  attivita'  di cui all'articolo 1, se
l'imprenditore  individuale  o  il  legale  rappresentante  ovvero il
responsabile  tecnico  da  essi  preposto  con  atto  formale,  e' in
possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 4.
  2.  Il  responsabile tecnico di cui al comma 1 svolge tale funzione
per  una  sola impresa e la qualifica e' incompatibile con ogni altra
attivita' continuativa.
  3.  Le  imprese che intendono esercitare le attivita' relative agli
impianti  di cui all'articolo 1 presentano la dichiarazione di inizio
attivita',  ai  sensi  dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n.
241  e successive modificazioni, indicando specificatamente per quali
lettera  e  quale  voce,  di quelle elencate nel medesimo articolo 1,
comma 2,  intendono esercitare l'attivita' e dichiarano, altresi', il
possesso  dei  requisiti tecnico-professionali di cui all'articolo 4,
richiesti per i lavori da realizzare.
  4.  Le  imprese  artigiane  presentano  la  dichiarazione di cui al
comma 3,  unitamente alla domanda d'iscrizione all'albo delle imprese
artigiane  per  la  verifica  del  possesso  dei prescritti requisiti
tecnico-professionali e il conseguente riconoscimento della qualifica
artigiana.  Le  altre  imprese  presentano la dichiarazione di cui al
comma 3,  unitamente alla domanda di iscrizione, presso l'ufficio del
registro delle imprese.
  5.  Le  imprese non installatrici, che dispongono di uffici tecnici
interni  sono  autorizzate  all'installazione,  alla  trasformazione,
all'ampliamento   e   alla   manutenzione  degli  impianti,  relativi
esclusivamente  alle  proprie  strutture  interne  e nei limiti della
tipologia  di lavori per i quali il responsabile possiede i requisiti
previsti all'articolo 4.
  6.  Le  imprese, di cui ai commi 1, 3, 4 e 5, alle quali sono stati
riconosciuti  i  requisiti tecnico-professionali, hanno diritto ad un
certificato  di  riconoscimento,  secondo  i  modelli  approvati  con
decreto  del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
dell'11 giugno  1992.  Il  certificato e' rilasciato dalle competenti
commissioni provinciali per l'artigianato, di cui alla legge 8 agosto
1985,  n.  443, e successive modificazioni, o dalle competenti camere
di  commercio,  di  cui  alla  legge  29 dicembre  1993,  n.  580,  e
successive modificazioni.

       
                    Note all'articolo 3:

              Il  decreto  del Presidente della Repubblica 7 dicembre
          1995,   n.   581,   recante   �Regolamento   di  attuazione
          dell'articolo 8  della  legge  29 dicembre 1993, n. 580, in
          materia  di  istituzione  del registro delle imprese di cui
          all'articolo 2188  del codice civile.�, e' pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  3 febbraio  1996,  n.  28, Supplemento
          Ordinario.
              La  legge  8 agosto 1985, n. 443, recante �Legge-quadro
          per  l'artigianato�, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          24 agosto 1985, n. 199.
              Il testo dell'articolo l9 della legge 7 agosto 1990, n.
          241,  recante  �Nuove  norme  in  materia  di  procedimento
          amministrativo   e  di  diritto  di  accesso  ai  documenti
          amministrativi�   (pubblicata   nella   Gazzetta  Ufficiale
          18 agosto 1990, n. 192), e' il seguente:
              �Art. 19. (Dichiarazione di inizio attivita). - 1. Ogni
          atto    di   autorizzazione,   licenza,   concessione   non
          costitutiva,  permesso  o  nulla  osta comunque denominato,
          comprese  le  domande  per  le  iscrizioni  in albi o ruoli
          richieste  per  l'esercizio  di  attivita' imprenditoriale,
          commerciale   o   artigianale   il   cui  rilascio  dipenda
          esclusivamente    dall'accertamento    dei    requisiti   e
          presupposti  di  legge o di atti amministrativi a contenuto
          generale  e  non  sia  previsto  alcun limite o contingente
          complessivo   o   specifici   strumenti  di  programmazione
          settoriale  per  il rilascio degli atti stessi, con la sola
          esclusione  degli  atti  rilasciati  dalle  amministrazioni
          preposte  alla  difesa  nazionale, alla pubblica sicurezza,
          all'immigrazione, all'amministrazione della giustizia, alla
          amministrazione   delle  finanze,  ivi  compresi  gli  atti
          concernenti  le  reti  di  acquisizione  del gettito, anche
          derivante  dal  gioco,  alla  tutela  della  salute e della
          pubblica    incolumita',   del   patrimonio   culturale   e
          paesaggistico  e  dell'ambiente, nonche' degli atti imposti
          dalla   normativa   comunitaria,   e'   sostituito  da  una
          dichiarazione  dell'interessato  corredata, anche per mezzo
          di   autocertificazioni,   delle   certificazioni  e  delle
          attestazioni  normativamente  richieste.  L'amministrazione
          competente  puo'  richiedere  informazioni o certificazioni
          relative  a  fatti,  stati  o qualita' soltanto qualora non
          siano    attestati    in   documenti   gia'   in   possesso
          dell'amministrazione   stessa   o  non  siano  direttamente
          acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.
              2.  L'attivita' oggetto della dichiarazione puo' essere
          iniziata  decorsi trenta giorni dalla data di presentazione
          della    dichiarazione    all'amministrazione   competente.
          Contestualmente all'inizio dell'attivita', l'interessato ne
          da' comunicazione all'amministrazione competente.
              3.  L'amministrazione  competente, in caso di accertata
          carenza  delle  condizioni, modalita' e fatti legittimanti,
          nel   termine   di  trenta  giorni  dal  ricevimento  della
          comunicazione   di   cui   al   comma 2,   adotta  motivati
          provvedimenti  di  divieto di prosecuzione dell'attivita' e
          di  rimozione  dei  suoi  effetti,  salvo che, ove cio' sia
          possibile,   l'interessato   provveda   a  conformare  alla
          normativa  vigente  detta attivita' ed i suoi effetti entro
          un  termine  fissato dall'amministrazione, in ogni caso non
          inferiore  a  trenta  giorni.  E'  fatto  comunque salvo il
          potere    dell'amministrazione   competente   di   assumere
          determinazioni   in  via  di  autotutela,  ai  sensi  degli
          articoli 21-quinquies e 21-nonies. Nei casi in cui la legge
          prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi,
          il  termine  per l'adozione dei provvedimenti di divieto di
          prosecuzione dell'attivita' e di rimozione dei suoi effetti
          sono  sospesi,  fino all'acquisizione dei pareri, fino a un
          massimo di trenta giorni, scaduti i quali l'amministrazione
          puo'  adottare  i  propri  provvedimenti  indipendentemente
          dall'acquisizione  del  parere.  Della  sospensione e' data
          comunicazione all'interessato.
              4.  Restano  ferme le disposizioni di legge vigenti che
          prevedono  termini  diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3
          per  l'inizio  dell'attivita'  e  per  l'adozione  da parte
          dell'amministrazione competente di provvedimenti di divieto
          di  prosecuzione  dell'attivita'  e  di  rimozione dei suoi
          effetti.
              5.  Ogni  controversia  relativa  all'applicazione  dei
          commi 1, 2 e 3 e' devoluta alla giurisdizione esclusiva del
          giudice amministrativo.
              Il  decreto del Ministro dell'industria del commercio e
          dell'artigianato  11  giugno1992, recante �Approvazione dei
          modelli  dei  certificati  di  riconoscimento dei requisiti
          tecnico-professionali  delle  imprese  e  del  responsabile
          tecnico  ai  fini  della  sicurezza  degli  impianti.�,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 giugno 1992, n. 142.
              La    legge   29 dicembre   1993,   n.   580,   recante
          �Riordinamento   delle   camere  di  commercio,  industria,
          artigianato  e  agricoltura.�, e' pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 11 gennaio 1994, n. 7, supplemento ordinario.

       
                                     Art. 4.

                   Requisiti tecnico-professionali

  1.  I requisiti tecnico-professionali sono, in alternativa, uno dei
seguenti:
    a) diploma  di  laurea  in  materia  tecnica specifica conseguito
presso una universita' statale o legalmente riconosciuta;
    b) diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria
del  secondo  ciclo  con  specializzazione  relativa al settore delle
attivita'  di  cui  all'articolo 1,  presso  un  istituto  statale  o
legalmente  riconosciuto,  seguiti  da  un periodo di inserimento, di
almeno  due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa
del  settore.  Il  periodo  di  inserimento  per  le attivita' di cui
all'articolo 1, comma 2, lettera d) e' di un anno;
    c) titolo  o  attestato  conseguito  ai  sensi della legislazione
vigente  in materia di formazione professionale, previo un periodo di
inserimento,   di  almeno  quattro  anni  consecutivi,  alle  dirette
dipendenze  di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per
le  attivita'  di  cui  all'articolo 1, comma 2, lettera d) e' di due
anni;
    d) prestazione  lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una
impresa   abilitata  nel  ramo  di  attivita'  cui  si  riferisce  la
prestazione  dell'operaio installatore per un periodo non inferiore a
tre  anni,  escluso  quello  computato  ai  fini dell'apprendistato e
quello  svolto  come  operaio  qualificato,  in  qualita'  di operaio
installatore  con  qualifica  di  specializzato  nelle  attivita'  di
installazione,  di  trasformazione,  di ampliamento e di manutenzione
degli impianti di cui all'articolo 1.
  2.  I  periodi  di  inserimento  di  cui  alle lettere b) e c) e le
prestazioni  lavorative  di  cui  alla lettera d) del comma 1 possono
svolgersi  anche  in  forma  di  collaborazione  tecnica continuativa
nell'ambito  dell'impresa  da  parte  del  titolare,  dei  soci e dei
collaboratori  familiari.  Si  considerano, altresi', in possesso dei
requisiti  tecnico-professionali ai sensi dell'articolo 4 il titolare
dell'impresa,  i  soci  ed i collaboratori familiari che hanno svolto
attivita'  di  collaborazione  tecnica  continuativa  nell'ambito  di
imprese  abilitate  del  settore  per  un periodo non inferiore a sei
anni.  Per  le  attivita'  di  cui  alla  lettera d) dell'articolo 1,
comma 2, tale periodo non puo' essere inferiore a quattro anni.

       
                                     Art. 5.

                    Progettazione degli impianti

  1.  Per  l'installazione,  la  trasformazione e l'ampliamento degli
impianti         di        cui        all'articolo 1,        comma 2,
lettere a), b), c), d), e), g),  e'  redatto un progetto. Fatta salva
l'osservanza   delle   normative   piu'   rigorose   in   materia  di
progettazione,  nei  casi indicati al comma 2, il progetto e' redatto
da  un  professionista  iscritto  negli albi professionali secondo la
specifica  competenza  tecnica richiesta mentre, negli altri casi, il
progetto,  come  specificato  all'articolo 7, comma 2, e' redatto, in
alternativa, dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice.
  2.  Il  progetto per l'installazione, trasformazione e ampliamento,
e'  redatto  da  un  professionista  iscritto agli albi professionali
secondo  le  specifiche  competenze  tecniche richieste, nei seguenti
casi:
    a) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), per tutte
le  utenze  condominiali  e  per  utenze domestiche di singole unita'
abitative  aventi  potenza  impegnata  superiore  a 6 kw o per utenze
domestiche  di singole unita' abitative di superficie superiore a 400
mq;
    b) impianti  elettrici  realizzati  con  lampade  fluorescenti  a
catodo  freddo,  collegati  ad  impianti  elettrici,  per  i quali e'
obbligatorio  il  progetto  e  in  ogni  caso per impianti di potenza
complessiva maggiore di 1200 VA resa dagli alimentatori;
    c) impianti  di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), relativi
agli  immobili  adibiti  ad  attivita'  produttive,  al commercio, al
terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione
superiore  a  1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le
utenze  sono  alimentate  in  bassa tensione aventi potenza impegnata
superiore a 6 kw o qualora la superficie superi i 200 mq;
    d) impianti  elettrici  relativi ad unita' immobiliari provviste,
anche  solo  parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica
del  CEI,  in  caso  di  locali  adibiti  ad uso medico o per i quali
sussista  pericolo  di  esplosione  o  a maggior rischio di incendio,
nonche'  per  gli  impianti di protezione da scariche atmosferiche in
edifici di volume superiore a 200 mc;
    e) impianti  di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), relativi
agli  impianti  elettronici  in genere quando coesistono con impianti
elettrici con obbligo di progettazione;
    f) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), dotati di
canne    fumarie   collettive   ramificate,   nonche'   impianti   di
climatizzazione  per  tutte le utilizzazioni aventi una potenzialita'
frigorifera pari o superiore a 40.000 frigorie/ora;
    g) impianti  di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), relativi
alla  distribuzione e l'utilizzazione di gas combustibili con portata
termica  superiore  a  50  kw  o  dotati  di canne fumarie collettive
ramificate,  o impianti relativi a gas medicali per uso ospedaliero e
simili, compreso lo stoccaggio;
    h) impianti  di  cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), se sono
inseriti   in  un'attivita'  soggetta  al  rilascio  del  certificato
prevenzione  incendi  e,  comunque, quando gli idranti sono in numero
pari  o  superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero
pari o superiore a 10.
  3.  I  progetti  degli  impianti  sono  elaborati secondo la regola
dell'arte. I progetti elaborati in conformita' alla vigente normativa
e  alle  indicazioni  delle guide e alle norme dell'UNI, del CEI o di
altri   Enti   di  normalizzazione  appartenenti  agli  Stati  membri
dell'Unione  europea  o  che sono parti contraenti dell'accordo sullo
spazio  economico  europeo,  si considerano redatti secondo la regola
dell'arte.
  4.  I  progetti  contengono  almeno  gli  schemi  dell'impianto e i
disegni  planimetrici nonche' una relazione tecnica sulla consistenza
e   sulla   tipologia   dell'installazione,  della  trasformazione  o
dell'ampliamento  dell'impianto stesso, con particolare riguardo alla
tipologia  e  alle  caratteristiche  dei  materiali  e  componenti da
utilizzare  e  alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare.
Nei  luoghi a maggior rischio di incendio e in quelli con pericoli di
esplosione,   particolare   attenzione  e'  posta  nella  scelta  dei
materiali  e  componenti  da  utilizzare nel rispetto della specifica
normativa tecnica vigente.
  5. Se l'impianto a base di progetto e' variato in corso d'opera, il
progetto  presentato  e'  integrato  con la necessaria documentazione
tecnica  attestante  le  varianti, alle quali, oltre che al progetto,
l'installatore  e'  tenuto  a fare riferimento nella dichiarazione di
conformita'.
  6.  Il  progetto,  di  cui  al  comma 2,  e'  depositato  presso lo
sportello  unico  per  l'edilizia  del  comune  in  cui  deve  essere
realizzato l'impianto nei termini previsti all'articolo 11.

       
                                     Art. 6.

            Realizzazione ed installazione degli impianti

  1.  Le imprese realizzano gli impianti secondo la regola dell'arte,
in  conformita'  alla  normativa  vigente  e  sono responsabili della
corretta   esecuzione   degli  stessi.  Gli  impianti  realizzati  in
conformita'  alla  vigente normativa e alle norme dell'UNI, del CEI o
di  altri  Enti  di  normalizzazione  appartenenti  agli Stati membri
dell'Unione  europea  o  che sono parti contraenti dell'accordo sullo
spazio  economico  europeo, si considerano eseguiti secondo la regola
dell'arte.
  2. Con riferimento alle attivita' produttive, si applicano le norme
generali   di   sicurezza  di  cui  all'articolo 1  del  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri 31 marzo 1989 e le relative
modificazioni.
  3. Gli impianti elettrici nelle unita' immobiliari ad uso abitativo
realizzati  prima del 13 marzo 1990 si considerano adeguati se dotati
di   sezionamento   e   protezione   contro  le  sovracorrenti  posti
all'origine  dell'impianto,  di protezione contro i contatti diretti,
di   protezione   contro   i  contatti  indiretti  o  protezione  con
interruttore differenziale avente corrente differenziale nominale non
superiore a 30 mA.

       
                    Note all'articolo 6:

              Il testo dell'articolo 1 del decreto del Presidente del
          Consiglio  dei Ministri 31 marzo1989, recante �Applicazione
          dell'articolo 12   del   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica  17 maggio  1988,  n.  175,  concernente  rischi
          rilevanti  connessi  a determinate attivita' industriali.�,
          (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1989, n. 93,
          S.O.), e' il seguente:
              �Art.  1.  (Norme  generali  di  sicurezza). - 1. Nella
          progettazione,  nella  realizzazione e nella gestione delle
          attivita' 

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