Forgieri Immobiliare agenzia immobiliare Castelfranco Emilia, vendita appartamenti, ville, immobili, vendita appartamenti provincia di Bologna

Consulenze immobiliari
Compra Vendita Immobili
Stampa la pagina

NEWS

AMMINISTRATORE

Codice Civile- Disposizioni di Attuazione del Codice Civile

Codice Civile

 

Art. 1129 - Nomina e revoca dell'amministratore 1. Quando i condomini sono più di quattro, l'assemblea nomina un amministratore [1106, 1130, 1131 ]. Se l'assemblea non provvede, la nomina è fatta dall'autorità giudiziaria, su ricorso di uno o più condomini. 2. L'amministratore dura in carica un anno e può essere revocato in ogni tempo dall'assemblea [1136 c. 4 ]. 3. Può altresì essere revocato dall'autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino, oltre che nel caso previsto dall'ultimo comma dell'articolo 1131, se per due anni non ha reso il conto della sua gestione, ovvero se vi sono fondati sospetti di gravi irregolarità [disp. att. 64 ]. 4. La nomina e la cessazione per qualunque causa dell'amministratore dall'ufficio sono annotate in apposito registro [1138 c. 3-4 ; disp. att. 71 ].

Art. 1130 - Attribuzioni dell'amministratore 1. L'amministratore deve: 1) eseguire le deliberazioni dell'assemblea dei condomini [1135 ss. ] e curare l'osservanza del regolamento di condominio [1138 ]; 2) disciplinare l'uso delle cose comuni e la prestazione dei servizi nell'interesse comune, in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a tutti i condomini; 3) riscuotere i contributi [1123 ] ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell'edificio e per l'esercizio dei servizi comuni; 4) compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio. 2. Egli, alla fine di ciascun anno, deve rendere il conto della sua gestione [1129 c. 3, 1135 n. 3 ].

Art. 1131 - Rappresentanza 1. Nei limiti delle attribuzioni stabilite dall'articolo precedente o dei maggiori poteri conferitigli dal regolamento di condominio [1138 ] o dall'assemblea, l'amministratore ha la rappresentanza dei partecipanti e può agire in giudizio sia contro i condomini sia contro i terzi. 2. Può essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti comuni dell'edificio [1117 ]; a lui sono notificati i provvedimenti dell'autorità amministrativa che si riferiscono allo stesso oggetto [disp. att. 65 ]. 3. Qualora la citazione o il provvedimento abbia un contenuto che esorbita dalle attribuzioni dell'amministratore, questi è tenuto a darne senza indugio notizia all'assemblea dei condomini. 4. L'amministratore che non adempie a quest'obbligo può essere revocato [1129 ; disp. att. 64 ] ed è tenuto al risarcimento dei danni [1138 c. 4 ].

Art. 1133 - Provvedimenti presi dall'amministratore I provvedimenti presi dall'amministratore nell'ambito dei suoi poteri [1130 ss. ] sono obbligatori per i condomini. Contro i provvedimenti dell'amministratore è ammesso ricorso all'assemblea, senza pregiudizio del ricorso all'autorità giudiziaria nei casi e nel termine previsti dall'articolo 1137.

Disposizioni di attuazione del Codice Civile

 

Art. 63 1. Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea [1123 ], l'amministratore può ottenere decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione. 2. Chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato, solidalmente con questo [1292], al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente. 3. In caso di mora [1219 ] nel pagamento dei contributi, che si sia protratta per un semestre, l'amministratore, se il regolamento di condominio ne contiene l'autorizzazione, può sospendere al condomino moroso l'utilizzazione dei servizi comuni che sono suscettibili di godimento separato.

 

 Art. 64 1. Sulla revoca dell'amministratore, nei casi indicati dal terzo comma dell'articolo 1129 e dall'ultimo comma dell'articolo 1131 del codice, il tribunale provvede in camera di consiglio, con decreto motivato, sentito l'amministratore medesimo. 2. Contro il provvedimento del tribunale può essere proposto reclamo alla corte d'appello nel termine di dieci giorni dalla notificazione.

 


 

Immobiliare Forgieri Srl - Corso Martiri, 332/b - 41013 Castelfranco Emilia - Tel. 059/924830 - Fax: 059/924672 -Email: condominio@forgieriimmobiliare.it - P.IVA: 02509930364

web design by Cronomedia - siti internet